Art. 21

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 8 mag 2010
Fusione di collegi Quando in un collegio viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell', il Ministro per la grazia e la giustizia può disporne la fusione con altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari.
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LEGGE 28 marzo 1968, n. 434 (Art. 21 Ordinamento della professione di perito agrario.) — Testo vigente | Portale Normativo