Art. 21
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 8 mag 2010
Fusione di collegi
Quando in un collegio viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell', il Ministro per la grazia e la giustizia può disporne la fusione con altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari.
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