Art. 8
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 5 mag 1968
Circoscrizioni territoriali - Personalità giuridica
In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno quindici periti agrari è costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio.
Se il numero dei periti agrari esercenti in una provincia è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale.
Il collegio ha personalità giuridica di diritto pubblico.
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