Art. 2

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 14 mar 1991
(Attività professionale) 1. Formano oggetto della professione di perito agrario: a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende; b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi; c) la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari; d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano; e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi; f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari; g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonchè le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane; i) le rotazioni agrarie; l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche; m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri; n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate; o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende; p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici; q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati; r) le attribuzioni derivanti da altre leggi; s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo