Art. 3

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 5 mag 1968
Limiti dell'attività professionale Le mansioni indicate nella lettera a) del precedente articolo nonchè nella lettera m), per quanto si attiene alle attività di cui alla lettera a), possono esser esercitate dai periti agrari qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell'ambito delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri.
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