Art. 7
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 5 mag 1968
incarichi dell'autorità e delle amministrazioni pubbliche
Gli incarichi relativi all'attività della professione di perito agrario sono, normalmente, affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti nell'albo dei periti agrari.
Quando esse intendono conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.
I periti agrari che sono in possesso di un diploma di specializzazione prevista dai vigenti ordinamenti scolastici sono preferiti nelle mansioni proprie del diploma stesso.
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