Art. 5

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 5 mag 1968
Obbligo del segreto professionale Il perito agrario iscritto nell'albo non può rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragione della propria professione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo