Art. 15
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 14 mar 1991
Collegio dei revisori dei conti
Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da
tre membri effettivi ed uno supplente
.
Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla
la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il collegio dei revisori dei conti, nella prima riunione, elegge,
nel proprio seno, un presidente.
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