Art. 15 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

Art. 15

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 14 mar 1991
Collegio dei revisori dei conti Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente . Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio dei revisori dei conti, nella prima riunione, elegge, nel proprio seno, un presidente.
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