Art. 22

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 5 mag 1968
Collegio nazionale I collegi locali dei periti agrari costituiscono un unico collegio nazionale avente personalità giudica di diritto pubblico.
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LEGGE 28 marzo 1968, n. 434 (Art. 22 Ordinamento della professione di perito agrario.) — Testo vigente | Portale Normativo