Art. 18
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 5 mag 1968
Assemblea straordinaria
Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno e ogni volta che lo deliberi il consiglio. Quando ne è fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo il presidente è tenuto a convocarla entro venti giorni.
Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dal pubblico ministero presso il tribunale, il quale designa un iscritto nell'albo che la presiede.
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