Art. 25
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 5 mag 1968
Attribuzioni del presidente del consiglio del collegio nazionale
Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza del collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.
Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.
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