Art. 29
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 8 mag 2010
Comunicazione delle decisioni
Le decisioni del consiglio del collegio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni, agli interessati, al consiglio del collegio che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonchè al
Ministero della giustizia
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