Art. 29

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 8 mag 2010
Comunicazione delle decisioni Le decisioni del consiglio del collegio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni, agli interessati, al consiglio del collegio che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonchè al Ministero della giustizia .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434 (Art. 29 Ordinamento della professione di perito agrario.) — Testo vigente | Portale Normativo