Art. 34

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 5 mag 1968
Cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale Sospensione per morosità Il consiglio del collegio dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, nei seguenti casi: a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all', lettere a) e b); b) quando ricorre una causa d'incompatibilità a norma dell'art. 4, comma secondo. Il consiglio del collegio dispone la cancellazione dell'iscritto nell'elenco speciale nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma. L'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale che, per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell', lettera n), essere sospeso dall'albo o dall'elenco speciale. La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio del collegio quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti. Per il procedimento di cancellazione nonchè per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434 (Art. 34 Ordinamento della professione di perito agrario.) — Testo vigente | Portale Normativo