Art. 37

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 5 mag 1968
Responsabilità disciplinare Al perito agrario che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni disciplinari previste nel presente titolo.
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LEGGE 28 marzo 1968, n. 434 (Art. 37 Ordinamento della professione di perito agrario.) — Testo vigente | Portale Normativo