Art. 32
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 8 mag 2010
Iscrizione - Rigetto della domanda
Il consiglio del collegio delibera nel termine di
due
mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione. La deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio, è motivata.
Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.
Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio.
Storico versioni
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