Art. 36
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 8 mag 2010
Comunicazione delle deliberazioni del consiglio
Le deliberazioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sono comunicate nel termine di trenta giorni dalla loro data all'interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede il collegio, nonchè al
Ministero della giustizia
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