Art. 41

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 5 mag 1968
Sospensione dall'albo o dall'elenco speciale - Sospensione cautelare La sospensione dall'albo o dall'elenco speciale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del consiglio. Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'albo o dallo elenco speciale: a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni; b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1, 2, 3 del codice penale; c) l'emissione di un mandato od ordine di cattura; d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale. Nei casi in cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva nonostante ricorso e non è soggetta al limite di durata stabilita dall'.
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LEGGE 28 marzo 1968, n. 434 (Art. 41 Ordinamento della professione di perito agrario.) — Testo vigente | Portale Normativo