Art. 46
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 5 mag 1968
Competenza
La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio del collegio ove è iscritto l'incolpato.
Se l'incolpato è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio del collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello.
Se l'incolpato è membro del consiglio del collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio del collegio designato dal consiglio del collegio nazionale.
Storico versioni
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