Art. 48

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 5 mag 1968
Svolgimento del procedimento disciplinare. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva nè dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: "non essere luogo a provvedimento disciplinare".
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