Art. 57
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 5 mag 1968
Irricevibilità del ricorso.
È irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.
Se il ricorso non è corredato della ricevuta del versamento di cui all'articolo precedente, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.
In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.
Storico versioni
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