Art. 57

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 5 mag 1968
Irricevibilità del ricorso. È irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata. Se il ricorso non è corredato della ricevuta del versamento di cui all'articolo precedente, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla. In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434#art-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434 (Art. 57 Ordinamento della professione di perito agrario.) — Testo vigente | Portale Normativo