Art. 62
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 14 mar 1991
Restituzione di atti e documenti.
Il perito agrario non può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti, e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute
.
Sul reclamo del committente, il presidente del consiglio del collegio invita il perito agrario a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del consiglio del collegio che ha facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.
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