Art. 65

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 5 mag 1968
Già abilitati all'esercizio professionale. Conservano il diritto all'iscrizione nell'albo coloro che sono stati iscritti a norma dell' del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365. Analogo diritto è riconosciuto ai diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di San Michele all'Adige (Trento), i quali dimostrino di aver prestato alla data di entrata in vigore della presente legge e negli ultimi cinque anni attività professionale anche dipendente.
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