Art. 66
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 5 mag 1968
Regolamento di esecuzione.
Il Governo della Repubblica, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 1968
SARAGAT
MORO - REALE - PRETI - COLOMBO - GUI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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