Art. 49
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 8 mag 2010
Notificazione delle decisioni.
Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, enti o trenta giorni, all'interessato, al pubblico ministero presso il tribunale, al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonchè al
Ministero della giustizia
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