Art. 49 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

Art. 49

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 8 mag 2010
Notificazione delle decisioni. Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, enti o trenta giorni, all'interessato, al pubblico ministero presso il tribunale, al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonchè al Ministero della giustizia .
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