Art. 40
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 5 mag 1968
Censura
La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, ma che non ledono il decoro o la dignità professionale.
La censura è disposta con deliberazione del consiglio del collegio.
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