Art. 40

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 5 mag 1968
Censura La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, ma che non ledono il decoro o la dignità professionale. La censura è disposta con deliberazione del consiglio del collegio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo