Art. 27

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 8 mag 2010
Elezione del consiglio del collegio nazionale Per la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti nell'albo un candidato. La designazione ha luogo non prima dei trenta e non dopo i quindici giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica ed è immediatamente comunicata ad una commissione nominata, ogni quinquennio, dal Ministro per la grazia e la giustizia. A ciascun consiglio del collegio spetta in relazione al numero degli iscritti nell'albo, un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti fino a duecento ed un altro voto per ogni cento o frazione di cento iscritti da duecento in poi. La commissione prevista nel secondo comma del presente articolo è composta da cinque periti agrari ed è presieduta dal più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio delle libere professioni del Ministero per la grazia e la giustizia.
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LEGGE 28 marzo 1968, n. 434 (Art. 27 Ordinamento della professione di perito agrario.) — Testo vigente | Portale Normativo