Art. 5

LEGGE 18 marzo 1968, n. 498

In vigore dal 18 mag 1968
Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente: "È vietata la detenzione di anidride carbonica in bombole, in altri recipienti ed allo stato solido sia negli stabilimenti di produzione sia nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si preparano gli spumanti di cui al comma precedente e vini con anidride carbonica derivante esclusivamente da fermentazione, commerciati con l'indicazione " anidride carbonica derivante da fermentazione"".
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