Art. 8
LEGGE 18 marzo 1968, n. 498
In vigore dal 18 mag 1968
All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:
"L'acquavite di vino può essere posta in commercio con la denominazione brandy soltanto se sia stata sottoposta ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni".
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