Art. 12

LEGGE 18 marzo 1968, n. 498

In vigore dal 18 mag 1968
Il secondo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente: "È però in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per la sanità e sentito il parere di quelli per l'industria e il commercio, per le finanze e per il commercio con l'estero, di consentire sotto particolari cautele la preparazione e la confezione dei prodotti disciplinati dal presente decreto destinati all'esportazione, in difformità delle norme stabilite per il mercato interno". Dopo l'ultimo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma: "In relazione a particolari esigenze della esportazione, il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il commercio con l'estero, può stabilire, con proprio decreto, che il prodotto a denominazione di origine destinato alla esportazione sia contenuto in determinati recipienti ed accompagnato da un certificato che ne garantisca la denominazione".
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