Art. 14
LEGGE 18 marzo 1968, n. 498
In vigore dal 18 mag 1968
Il primo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
"Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali, per le infrazioni che comportano una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore nel massimo a lire 500.000 ovvero una pena pecunaria proporzionale, le autorizzazioni o licenze devono essere revocate o sospese fino ad un anno dalle autorità che le hanno rilasciate".
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