Art. 10
LEGGE 18 marzo 1968, n. 498
In vigore dal 18 mag 1968
La lettera a) del primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:
"a) presso i vinificatori per il trasferimento del vinello a distillerie e ad acetifici autorizzati, alla condizione che la vinellazione venga effettuata in locali che non siano comunicanti, anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, con quelli in cui si detengono vini o mosti".
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