Art. 4

LEGGE 18 marzo 1968, n. 498

In vigore dal 18 mag 1968
Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente: "La confezione dei recipienti che caratterizza i vini spumanti definiti all' è vietata per i vini considerati non spumanti agli effetti del presente decreto, per i mosti e per le bevande di cui all'articolo 72".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;498#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo