Art. 4
LEGGE 18 marzo 1968, n. 498
In vigore dal 18 mag 1968
Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
"La confezione dei recipienti che caratterizza i vini spumanti definiti all' è vietata per i vini considerati non spumanti agli effetti del presente decreto, per i mosti e per le bevande di cui all'articolo 72".
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