Art. 2

LEGGE 18 marzo 1968, n. 498

In vigore dal 18 mag 1968
All' del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti commi: "L'azoto puro può essere detenuto negli stabilimenti e può essere adoperato come coadiuvante di lavorazione a condizione che nel prodotto finito destinato al consumo non ne residuino più di 0,05 grammi per litro. Le miscele di azoto e di anidride carbonica sono considerate anidride carbonica ai fini della presente legge. In deroga a quanto sopra è consentita, negli impianti di recupero dell'azoto esistenti in stabilimenti produttori di spumanti naturali, la presenza di miscele di azoto con anidride carbonica proveniente dalla fermentazione naturale del vino spumante, contenenti non più del 15 per cento di anidride carbonica".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;498#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo