Art. 1

LEGGE 18 marzo 1968, n. 498

In vigore dal 18 mag 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il sesto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dai seguenti: "Ai soli fini del presente decreto sono vini spumanti quelli ottenuti dai vini idonei alla immissione al consumo diretto, caratterizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica all'atto dell'apertura del recipiente contenente il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi del presente decreto, aventi una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 200 C misurata secondo i metodi ufficiali di analisi, nonchè confezionati in bottiglie munite di capsulone o di stagnola o di qualsiasi materiale a loro imitazione e di tappo comunque ancorato. Nelle annate con andamento stagionale eccezionalmente sfavorevole il Ministro per l'agricoltura e le foreste può consentire, con proprio decreto, la preparazione di "spumanti naturali" mediante l'impiego di vini con gradazione alcoolica complessiva anche di 9 gradi, purchè essi provengano esclusivamente da uve di vitigni pregiati che siano tradizionalmente impiegati nella produzione di vini spumanti".
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