Art. 14 · LEGGE 18 marzo 1968, n. 498

Art. 14

LEGGE 18 marzo 1968, n. 498

In vigore dal 18 mag 1968
Il primo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente: "Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali, per le infrazioni che comportano una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore nel massimo a lire 500.000 ovvero una pena pecunaria proporzionale, le autorizzazioni o licenze devono essere revocate o sospese fino ad un anno dalle autorità che le hanno rilasciate".
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