Art. 87
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito per l'anno finanziario 1968 in 70 unità.
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