Art. 90

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1968, a norma dell', quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso: sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3.500 sergenti raffermati di leva. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 400 sottocapi e comuni volontari . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.042 sottocapi raffermati di leva . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1.000
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LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81 (Art. 90 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo