Art. 90
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1968, a norma dell', quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:
sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3.500 sergenti raffermati di leva. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 400 sottocapi e comuni volontari . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.042 sottocapi raffermati di leva . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1.000
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-29;81#art-90