Art. 84

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all' della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito per l'anno finanziario 1968 in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.100 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.200 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
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