Art. 81
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968, della somma di complessive lire 73.213.200.000 autorizzata con l' della presente legge.
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