Art. 80
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
Alle spese di cui ai capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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