Art. 85
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell' - comma secondo - della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito per l'anno finanziario 1968 in 300 unità.
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