Art. 89
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1968, a norma dell' della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 7.314 unità.
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