Art. 92
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonchè delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.
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