Art. 97
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
Alle spese di cui al capitolo n. 1874 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-29;81#art-97