Art. 99

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, 6 autorizzato a provvedere, nell'anno finanziario 1968, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'autorizzazione di spesa di cui all', lettera d), per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
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LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81 (Art. 99 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo