Art. 102

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalità fissate dall' della legge 30 giugno 1954, n. 358.
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LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81 (Art. 102 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo