Art. 101

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
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LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81 (Art. 101 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968) — Testo vigente | Portale Normativo