Art. 98

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1968, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
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LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81 (Art. 98 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo