Art. 97 · LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

Art. 97

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Alle spese di cui al capitolo n. 1874 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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